Art. 17.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni di cui al presente capo integrano le disposizioni di cui al capo II, che si intendono richiamate con specifico riferimento ai rapporti di lavoro caratterizzati da una situazione di dipendenza economica del prestatore di lavoro.
      2. Si considerano rapporti di lavoro economicamente dipendenti i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di orario di lavoro, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa.

 

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      3. Ove il rapporto di lavoro presenti, nelle sue concrete modalità di svolgimento, le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a decorrere dall'insorgenza di tale circostanza, accertata in sede giudiziale.
      4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo i rapporti di lavoro che hanno una durata complessiva inferiore a trenta giorni nell'anno solare.